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Dieci anni di bugie e tariffe fuori legge da Acqualatina e dintorni

3 agosto 2017

1) Il problema delle tariffe

La tariffa reale media TRM applicata all’utenza (quota fissa più variabile), rappresentata dal ricavo totale diviso il volume d’acqua venduto, risulta per ogni annualità dal 2003 ad oggi sempre maggiore di quella ammissibile per legge. La maggiorazione oltre il limite di legge della TRM varia da un minimo del 23,95% per l’anno 2004 % a un massimo di 59,71% per l’anno 2008, con una media annuale del 40,39 %. La TRM è passata dal valore di gara pari € 0,8970 del a € 1,9157 e a € 1,9950 per l’anno 2011, in relazione rispettivamente ai dati previsionali e a consuntivo mentre invece il valore limite della TRM previsto dalla normativa per l’anno 2011 risulta pari a € 1,3921. La TRM di offerta per aggiudicazione della gara pari a € 0,8970 (gia maggiorato dell’inflazione per il procrastinarsi dell’inizio della gestione da parte di Acqualatina) e passata da subito (anno 2003) a € 1,1727 comportando un aumento pari ad oltre il 30% che si è riflettuto inevitabilmente per tutti le successive annualità. A fronte di un incremento possibile della TRM dal 2003 al 2011 del 55,25% si e riscontrato un aumento nello stesso intervallo temporale pari al 113,56% e al 122,40%, con un aumento più che doppio di quanto prevedibile e previsto per legge. La conseguente riduzione da applicare alla bolletta media per rientrare nei limiti di legge varia da un minimo del 19,32% per l’anno 2003 a un massimo di 37,39% per l’anno 2008, con una media annuale del 28,44%. Il surplus di ricavo da considerarsi illegittimo in quanto non corrispondente ai dettami normativi va da un minimo annuale per l’anno 2004 pari a € 8.357.192 fino ad un massimo per l’anno 2008 pari a € 23.040.573, per un totale complessivo dato dalla somma delle annualità dal 2003 al 2011 pari a: € 142.785.245.

2) 10 anni a spese del territorio: 5.311.367 di euro il costo del Consiglio di Amministrazione dal 2003 al 2012

La società Acqualatina S.p.a. veniva costituita il 25/7/2002 nello studio del notaio MACIARIELLO di Latina senza che i Consigli comunali avessero esaminato ed approvato lo statuto della società. Il primo presidente del Consiglio d’amministrazione l’avv.to Paride Martella (UDC), fu dichiarato incompatibile nel ruolo perché contemporaneamente era presidente dell’ATO4, a cui compete il controllo sul gestore. Poi a seguire il sen. FAZZONE (coordinatore provinciale FI), dimessosi solo dopo l’incompatibilità contestata dalla commissione parlamentare. Poi è diventato presidente l’avv.to ADDESSI, suo legale di fiducia,fino al 2017 ed in ultimo, oggi, Michele Lauriola.

In 10 anni i soldi incassati dai consiglieri di amministrazione più rappresentativi:
Ing. Besson €. 694.624,00
Sen. Fazzone €. 462.647,00
Pino Simeone €. 345.660,00

che insieme agli altri consiglieri che si sono susseguiti, hanno incassato un totale di €. 5.311.367,00, tutti pagati dai cittadini con le loro bollette.

3) penali MALL per mancato raggiungimento dei livelli di servizio

il MALL (Metodo Adimensionale Livelli stabilito nel disciplinare tecnico del contratto) permette di misurare in modo oggettivo e comparabile la qualità generale del servizio reso dai gestori dell’acqua. Il MALL tiene conto della qualità dell’acqua fornita, della qualità della depurazione, del numero dei reclami, del contenzioso con l’utenza, delle interruzioni della fornitura, degli investimenti realizzati, e del giudizio di merito assegnato dal garante regionale.
Se il MALL vale 1, vuol dire che il gestore è stato eccellente ed ha raggiunto tutti gli impegni contrattuali ed i livelli di servizio previsti e quindi gli vanno riconosciuti in tariffa tutti i costi operativi sopportati. Se il MALL vale meno di 1, allora si applica la penale ed i costi operativi da riconoscere in tariffa , vanno diminuiti dello scarto rispetto ad 1. Per esempio se MALL=0.9, i costi operativi da compensare vanno diminuiti del 10%. Il parametro MALL è stato “imposto” =1 nel primo triennio (2003-2005), per permettere alla società l’avvio di gestione (startup) senza incorrere in penali. Il gestore calcola il MALL ogni anno è lo pubblica nel rapporto annuale di gestione.
Per il periodo 2006-2012 le penali dovute e “bloccate”, calcolate a partire dai valori di MALL e i costi operativi pubblicati dal gestore ogni anno nei rapporti di gestione, ammonterebbero a € 37.151.463 !!!

4) L’illegittimità dei conguagli e partite pregresse

Ai sensi del vecchio Metodo Normalizzato in vigore fino al 2011, come confermato da sentenza TAR Umbria sen.126-2011 del 5-5-2011 e recentissima sentenza n. 1593 TAR Lombardia Sez. II del 18/06/2014, è illegittimo il riconoscimento ex-post di costi extra piano e per mancato raggiungimento degli obbiettivi del piano. Per cui l’ATO aveva ed ha l’obbligo di predisporre un PEF del Piano d’ambito in equilibrio economico-finanziario (costi=ricavi) ex ante, ma non di assicurare l’equilibrio economico finanziario del gestore. Proprio l’art.17 bis della iniziale convenzione di gestione (contratto di servizio) tra ATO4 ed Acqualatina. Ciò ha creato illegittimamente la confusione voluta tra equilibrio di gestione dell’ambito idrico ed equilibrio del gestore.
Tant’è che la convenzione è stata modificata anche in seguito alle sentenze Consiglio di Stao n.5501-2009 e n. 4902-2011. Quindi per essere riconosciuti in tariffa i conguagli devono essere quantificati ed approvati dalla conferenza dei sindaci entro il 30/6/2014. Tale quota Conguagli si compone tra l’altro di 33.974.617€ di conguagli richiesti dal gestore per equilibrio economico-finanziario anni 2003-2011 e per 12.041.000€ per Canone dovuto ai consorzi di bonifica anni 2006-2010 contestato da ATO4 e gestore e non inserito nei piani tariffari 2006-2010.

Quindi non solo i conguagli per 33.974.617€ non sono dovuti, ma vanno recuperati quelli già inseriti nel PEF 2012-2013 (per gli anni di gestione 2003-2011) per un totale di 7.915.711€ che deve essere richiesto come conguaglio negativo

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