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1-Le”bollette” di Acqualatina:

il problema dei Conguagli e Partite pregresse

28 settembre 2016

Da dove viene la quota conguagli gestioni precedenti? L’obbligo dell’ATO ai sensi del vecchio Metodo Normalizzato in vigore fino al 2011. Come confermato da sentenza TAR Umbria sen.126-2011 del 5-5-2011 e recentissima sentenza n. 1593 TAR Lombardia Sez. II del 18/06/2014, è illegittimo il riconoscimento ex-post di costi extra piano e per mancato raggiungimento degli obbiettivi da riconoscere. La convenzione di gestione (contratto di servizio) tra ATO4 ed Acqualatina ha creato illegittimamente la confusione voluta tra equilibrio di gestione dell’ambito idrico ed equilibrio del gestore.

1. La storia dei Conguagli

Con la Conferenza dei Sindaci del 7/08/2014 è stato approvato il PEF (piano Economico Finanaziario) 2014-2017 in cui sono inserite le tariffe idriche per gli anni 2014-2105. Nel Piano, per il calcolo della tariffe sono state inserite le voci conguagli relativi alla gestione per gli anni 2003-2011, ossia per il periodo di regolazione antecedente al passaggio (anno 2012) alla AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico) delle funzioni di regolazione. La possibilità, si badi bene, possibilità, di mettere i conguagli (positivi o negativi) relativi a periodi di gestione precedenti al 2012 nel PEF 2014-2017 (tariffe 2014-2015) è prevista ai sensi dell’art. 31.1 (allegato tecnico al MTI) che recita: “Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità.”. Quindi per essere riconosciuti in tariffa i conguagli devono essere quantificati ed approvati dalla conferenza dei sindaci entro il 30/6/2014. Tale quota Conguagli si compone tra l’altro di 33.974.617€ di conguagli richiesti dal gestore per equilibrio economico-finanziario anni 2003-2011 e per 12.041.000€ per Canone dovuto ai consorzi di bonifica anni 2006-2010 contestato da ATO4 e gestore e non inserito nei piani tariffari 2006-2010.
La STO ed il Gestore hanno sostenuto nella Relazione di Accompagnamento al PEF che: “ ….per i Conguagli partite pregresse al 31.12.2011 relativi al Piano approvato in data 11/11/2011: così come previsto dall’art.29.2 Allegato A alla Deliberazione 643/2013, si fa riferimento ai conguagli determinati dall’ ATO con Delibera Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti del 11/11/2011 relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore del MTT, e non inseriti per gli anni 2012 e 2013.” Sempre dalla relazione della STO ” Nell’allegato A2 (Tariffa- Caso con consorzi in tariffa) alla Delibera del 28/6/2012 (ndr che è la rettifica del Piano approvato in data 11/11/2011) sono riportati 35,979 milioni di € ad inizio 2012 ancora da recuperare in tariffa. Per definire il conguaglio delle partite pregresse al 31/12/2011 occorre togliere la capitalizzazione del 5.9% prevista nel Piano stesso.” Fatta la riduzione della capitalizzazione si dice che il conguaglio previsto a fine 2011, per gli anni 2003-2011, è pari a 33.974.617 €. La relazione evidenzia che già con il PEF 2012-2013 sono stati recuperati, per gli anni di gestione 2003-2011, 4.500.000€ sul 2012 e 3.415.711 sul 2013. Ma questi conguagli devono essere confermati ai sensi degli art.li 29.2 e 31.1 dell’MTI entro il 30.6.2014 e comunque entro il PEF tariffe 2014-2015. Pertanto rimarrebbero da recuperare, come conguagli per gli anni di gestione 2003-2011, 26.058.905€. Si badi bene che nel Piano d’Ambito modificato in data 11/11/2011 i 35,979 milioni di perdite che oggi si vogliono recuperare come conguagli 2003-2011 sono sotto la voce “Perdita/Recupero dell’esercizio rispetto alle previsioni” .

2. L’illegittimità dei Conguagli

Ai sensi del vecchio Metodo Normalizzato in vigore fino al 2011, come confermato da sentenza TAR Umbria sen.126-2011 del 5-5-2011 e recentissima sentenza n. 1593 TAR Lombardia Sez. II del 18/06/2014, è illegittimo il riconoscimento ex-post di costi extra piano e per mancato raggiungimento degli obbiettivi del piano. Per cui l’ATO aveva ed ha l’obbligo di predisporre un PEF del Piano d’ambito in equilibrio economico-finanziario (costi=ricavi) ex ante, ma non di assicurare l’equilibrio economico finanziario del gestore. Proprio l’art.17 bis della iniziale convenzione di gestione (contratto di servizio) tra ATO4 ed Acqualatina così recitava: “ Le parti convengono che i termini e le condizioni dell’affidamento di cui alla presente convenzione dovranno sempre assicurare l’equilibrio economico finanziario del Gestore per l’intera durata della convenzione stessa”. Ciò ha creato illegittimamente la confusione voluta tra equilibrio di gestione dell’ambito idrico ed equilibrio del gestore.
Tant’è che la convenzione è stata modificata anche in seguito alle sentenze Consiglio di Stao n.5501-2009 e n. 4902-2011. In quest’ultima sentenza tra le motivazioni emerge :
“Nel caso in esame, invece, come è dato riscontrare nella specie, le modifiche apportate alla convenzione tipo appaiono rilevanti (prevalenza delle previsioni del disciplinare sulle previsioni di piano, mancanza di responsabilità del gestore, eliminazione della necessità del raggiungimento dei livelli stabiliti, revisione delle previsioni di piano, disposizioni in danno dell’Autorità d’ambito e a favore del gestore, rischio di impresa addossato ai comuni, precarietà del periodo transitorio, vizi a carico delle amministrazioni, ecc. con esclusione di vari oneri a carico del gestore), per cui legittimamente la Regione, ritenendo corretto da parte dei comuni interessati la mancata approvazione (se vi è necessità di approvazione, naturalmente vi è anche quella della disapprovazione), ha ritenuto di non esercitare i richiesti poteri sostitutivi.

In definitiva mentre l’obbligo di prevedere il PEF di Piano d’Ambito in equilibrio è obbligo dell’ente pubblico ATO, l’equilibrio economico-finanziario del gestore coinvolge la parte pubblica e privata della società mista di gestione. Quando la parte pubblica assume decisioni per mantenere in equilibrio il gestore in effetti favorisce il socio privato e lo scarica del rischio d’impresa. Tra l’altro il socio privato è il c.d. socio industriale ed il solo responsabile della gestione del servizio, i cui insuccessi e carenze sono sotto gli occhi di tutti nei 13 anni di gestione fin qui svolti da Acqualatina.

3. La quota di Conguaglio gestioni anni precedenti (2006-2010) per i canoni dovuti ai Consorzi di Bonifica

La STO (Segreteria Tecnica Operativa) dell’ATO4 ed il Gestore sostengono, nella relazione di accompagnamento al PEF (Piano Economico Finanziario) 2014-2017, la richiesta in tariffa dei conguagli per i Consorzi di Bonifica, con il seguente passaggio: “L’Aggiornamento al Piano d’Ambito approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con atto n. 3 in data 11.11.2011, prevede inoltre, nella soluzione "con consorzi in tariffa" (divenuta operativa non essendo stato modificato alla data del 31/12/2012 quanto stabilito dalla D.G.R. 146/2006 per effetto dei contenziosi in atto), l’inserimento in tariffa negli anni 2015-2018 dei canoni pari a 12.042.000 € relativi alle annualità 2006-2010 (come da D.G.R. 146/2006).”
Tale somma è scaturita dalla differenza tra quanto previsto dalla Regione Lazio come dovuto ai Consorzi di Bonifica ai sensi delle convenzioni sottoscritte (con commissariamento ATO4) tra l’ATO ed il Gestore e quanto invece inserito dall’ATO4 in tariffa (con richiesta del gestore) per gli anni 2006-2010 da riscuotere per Canone consorzi di bonifica.
Nel 2010 per evitare il tracollo del gestore l’ATO4 si assume l’onere di pagare il debito del gestore verso i consorzi, concedendo ad Acqualatina di utilizzare il canone dovuto all’ATO4 (che per gli anni 2006-2010 NON ERA STATO PAGATO) per poter pagare le cartelle Equitalia rateizzate.
In seguito ad alcuni contenziosi favorevoli al gestore in sede civile, che hanno dichiarato non legittimo l’utilizzo della cartella esattoriale da parte dei Consorzi per i canoni dovuti dal Gestore, da giugno 2012 Acqualatina ha interrotto il pagamento delle rate Equitalia ai consorzi in base all’accordo di rateizzazione.
I Consorzi di Bonifica hanno rinunciato alla procedura di riscossione tramite cartella esattoriale che aveva portato, nel 2010, alla notifica dei pignoramenti, poi risolti con gli accordi di rateizzazione.

Sul piano del contenzioso civilistico i Consorzi hanno, quindi, attivato il recupero dei presunti crediti per le vie ordinarie (decreti ingiuntivi), notificando ingiunzioni di pagamento ex art. 633 c.p.c. in data 01/02/2013 (Agro Pontino), 5/03/2013 (Sud Pontino) e 20/06/2013 (Agro Pontino). Le ingiunzioni sono state regolarmente opposte da Acqualatina nel termine di 40 giorni.
Nel primo giudizio di opposizione, promosso avverso decreto ingiuntivo notificato dal Consorzio di Bonifica dell’ Agro Pontino per € 4,949,072,92 per saldo canoni 2006-2012 primo semestre), il Tribunale ha rigettato in data 11 marzo 2014 la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto avanzata dal Consorzio. Secondo quanto comunicato pubblicamente dal gestore in data 26.6.2014 “Con sentenza depositata in data odierna il Tribunale di Latina, accogliendo l’opposizione promossa da Acqualatina, ha annullato il decreto ingiuntivo notificato ad istanza del Consorzio dell’Agro pontino. L’ambito del contenzioso è quello che vede Acqualatina oggetto di richiesta di pagamento dei canoni consortili da parte dei Consorzi di Bonifica; la questione, lo si ricorda, è in attesa di un giudizio sul merito in quanto sussiste un contenzioso relativo al metodo di calcolo degli oneri dovuti e quindi all’importo che ne deriva. ..... Secondo tale metodo di calcolo condiviso da più parti e da tutte le Autorità competenti, tra l’altro, l’importo già corrisposto da Acqualatina S.p.A., pari a circa 7 milioni di euro, copre abbondantemente il debito maturato negli anni nei confronti dei Consorzi di Bonifica. Nonostante tale stato dei fatti, il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ha notificato un decreto ingiuntivo nei confronti di Acqualatina per il pagamento di circa 4,5 milioni di euro; in seguito all’opposizione da parte della Società, il tribunale di Latina ha annullato il decreto e condannato il Consorzio al pagamento delle spese legali per € 8.500 oltre spese ed accessori. Tale sentenza assume rilievo in quanto va, di fatto, a supportare la posizione della Società che da sempre sottolinea la necessità imprescindibile di definire il quantum da corrispondere ai Consorzi; in base alla sentenza depositata oggi, dunque, nulla è dovuto fino a quando non si esprimeranno su questo argomento le Autorità competenti.

Nel secondo giudizio di opposizione, promosso avverso decreto ingiuntivo notificato dal Consorzio di Bonifica Sud Pontino per € 1.148.621,80 (saldo canoni 2006 – 2012 primo semestre), il Tribunale ha rigettato in data 06 aprile 2014 lo richiesta di provvisorio esecuzione del decreto avanzata dal Consorzio;

Nel terzo giudizio, promosso avverso decreto ingiuntivo notificato dal Consorzio di Bonifica dell’ Agro Pontino per € 802.315,79 (canone 2012 secondo semestre), la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto è ad oggi in riserva da parte del Tribunale.

Nei suoi bilanci AQL inoltre informa di un accordo sottoscritto in data 06/07/2012 tra Regione Lazio, la Provincia di Latina, Acqualatina spa e ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di Bonifica) relativo agli importi da riconoscere ai Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino, del Sud Pontino e di Pratica di Mare relativo alle convenzioni di cui alla DGR. n.158 del 13-4-2012

In base a tale accordo Acqualatina sarebbe tenuta a corrispondere ai Consorzi di Bonifica operanti sul territorio ATO4 complessivi €700.000 all’anno più inflazione quale canone di bonifica in luogo dei circa 2.000.000 € annui piu inflazione previsti dalla D.G.R. 158/2012.

Eppure finora sono stati respinti al TAR sia il ricorso (rg 798-2012) di AQL vs DGR n 158/2012 che quello dell’ATO4 (rg 819-2012).
L’Ato 4 è stato anche condannato al pagamento delle spese legali sostenute da Regione e Consorzio di Bonifica. Attualmente sia AQL che l’ATO4 hanno impugnato le relative sentenze (n.833 ed 834 del 2013) al Consiglio di Stato.

A questo punto considerando che il gestore dichiara di aver raggiunto un accordo con la RL e di aver successo con i contenziosi in atto, non si capisce perché si dovrebbero recuperare il conguaglio dei 12.042.000 € relativi alle annualità 2006-2010 del canone consorzi di bonifica, considerando anche che in caso di soluzione favorevole dei contenziosi con il gestore, l’accordo del 2010 tra ATO e Acqualatina prevedeva che il gestore dovesse restituire all’ATO4 quanto già pagato ai Consorzi e non dovuto poiché tale somma derivava dalla partita di giro con cui l’ATO4 aveva permesso al gestore di utilizzare il canone di concessione non pagato all’ATO4 per gli anni 2006-2010.

Pertanto se nel PEF 2014-2015 si lasciano recuperare ad AQL i 12.042.000 €. e poi questi importi ai Consorzi si dimostrano non dovuti, il gestore finisce per incamerare due volte i soldi che avrebbe dovuto all’ATO4 come canone di gestione per gli anni 2006-2010 NON PAGATO.

Attenzione il canone dovuto all’ATO4 per le annualità 2006-2010 è stato già inserito nei costi in tariffa spalmata agli utenti per tali annualità.

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